Statuto

Statuto di AR.CO. Lavori.

 

 

Allegato "B" all'atto

Repertorio n. 15357/11810

 

Statuto
Ar.Co. Lavori S.C.C.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO – OGGETTO - TIPOLOGIE DI SCAMBIO MUTUALISTICO - MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita una società consortile in forma di Cooperativa denominata "AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE".

La denominazione potrà essere abbreviata con la sigla "AR.CO. LAVORI soc. coop. cons.". Tale sigla, autorizzata a tutti gli effetti in luogo della denominazione sociale, potrà essere utilizzata negli atti e documenti diversi, sia all’interno che nei rapporti esterni con i terzi in genere.

La Cooperativa consortile ha sede nel comune di Ravenna.

L'assemblea ha facoltà di trasferire la sede legale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Gestione ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie in Italia o all’estero e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

La Cooperativa consortile ha durata fino al 31 dicembre 2089, salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberato ai sensi di legge.

Art. 2 – Scopo, tipologie di scambio mutualistico, mutualità prevalente.

La Cooperativa consortile non ha scopo di lucro si ispira a principi di mutualità, solidarietà, democraticità, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche, che sono alla base del movimento cooperativo e dell’associazionismo artigiano ed in rapporto con essi agisce per il loro rafforzamento con particolare riferimento al settore dell'impiantistica realizzata da imprese artigianali e da piccole e medie imprese, operando per la piena attuazione delle politiche di settore.

La Cooperativa consortile intende contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle imprese e degli enti soci, promuovendo la specializzazione, favorendo la riduzione dei costi e la migliore qualità dei servizi prestati ai clienti nonché incrementando le potenzialità economiche dei propri soci. Per il perseguimento degli scopi anzidetti, la Cooperativa consortile cura, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la disciplina e lo svolgimento di talune fasi produttive e operative, utili o necessarie alle imprese ed agli enti associati ed agisce sul mercato nell’interesse dei soci come organizzazione unitaria.

In occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dal codice civile, i consiglieri di gestione dovranno indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La Cooperativa consortile è retta dai principi della mutualità prevalente: la Cooperativa può tuttavia svolgere la propria attività anche con terzi, purché l’attività mutualistica con i soci prevalga.

Per il raggiungimento dello scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa consortile, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di scambio.

I tipi di scambio mutualistico come determinati in dipendenza delle attività sociali individuate al successivo art. 4 possono essere tutti quelli previsti dal codice civile.

Il Consiglio di Gestione dovrà documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, in conformità dei criteri per la definizione della prevalenza indicati nel codice civile.

In ogni caso nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento degli scambi mutualistici tra la Cooperativa consortile ed i soci potranno essere disciplinati anche da regolamento interno redatto dal Consiglio di Gestione ed approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 3 - Requisiti della mutualità prevalente

E' fatto divieto di:

a) distribuire dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire fra i soci cooperatori le riserve, comunque costituite, durante la vita della Cooperativa consortile.

In caso di scioglimento della Cooperativa consortile, è fatto obbligo di devolvere l’intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, cui la Cooperativa consortile aderisce.

Fintanto che la Cooperativa intenderà rimanere a mutualità prevalente tali clausole non possono essere derogate o modificate dall'assemblea, né ordinaria né straordinaria, salvo diverse disposizioni di legge, e devono essere di fatto osservate.

Art. 4 – Oggetto

Su queste basi, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l’attività della Cooperativa consortile che dovrà essere svolta prevalentemente con i soci ma che potrà essere svolta in modo non prevalente e nei limiti indicati dal presente statuto anche con i terzi, consisterà nell’esercizio delle attività di seguito indicate.

1. L’assunzione, in nome proprio e per conto dei soci, e l’assegnazione per l’esecuzione, in Italia e all’estero, al/i socio/i designato/i, di lavori comunque ottenuti da persone fisiche, amministrazioni statali, parastatali, persone giuridiche pubbliche e private, enti pubblici e privati, tramite la partecipazione a gare di appalto, licitazioni private, appalti concorso e a trattative private, dei quali, a titolo esemplificativo, di seguito si indicano i più rappresentativi, intendendosi compreso quant’altro inerente alle attività dei settori appresso indicati:

a.1) lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti termo-tecnici, idraulici in genere, quali acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, igienico idro-sanitari, cucine, lavanderie, di condizionamento, di ventilazione, di refrigerazione, di distribuzione gas metano, gasdotti, oleodotti e di impianti similari, isolamenti, carpenteria in ferro, di energia alternativa ed ecologici, per uso civile, industriale, infrastrutturale, marittimo, aeroportuale, spaziale; nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra in genere ed in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti ed affini e la loro gestione; esecuzione e manutenzione delle aree verdi;

a.2) lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici siti a titolo esemplificativo e non esaustivo in impianti di produzione, trasformazione, convogliamento in genere di energia elettrica, impianti di controllo, trasformazione, produzione di energia elettrica in edifici civili di qualsiasi genere, funzione, destinazione o natura come in opifici di qualsiasi genere o natura, qualsiasi impianto che utilizzi l’energia elettrica avente finalità di essere utilizzato per fini industriali, commerciali, agricoli e civili;

b) lavori di costruzione, di riparazione, manutenzione, ripristino nell’ambito dell’edilizia civile, industriale, marittima, aeroportuale, spaziale;

c) lavori e/o servizi per la conservazione, conduzione e manutenzione programmata di complessi immobiliari, nonché delle strutture e degli impianti connessi di ogni e qualsiasi tipo, sia a carattere civile che a carattere industriale ivi compresi lavori e/o servizi integrati c.d. global service resi ad un’organizzazione pubblica o privata per la conservazione, conduzione e manutenzione programmata di complessi immobiliari, nonché delle strutture ed impianti connessi di ogni e qualsiasi tipo sia a carattere civile che a carattere industriale, intendendosi con global service in base alla normativa UNI la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale del risultato contrattuale circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;

d) promozione e progettazione da solo o in raggruppamento, consorzio o altra forma consentita dalla legge di operazioni di finanza di progetto per la realizzazione e gestione di strutture di pubblica utilità;

e) operare anche in veste di E.S.CO. (energy service company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea, ovvero di società di servizi energetici. Promuovere l’ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del TPF (third party financing) e del PF (project financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti. Promuovere anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico.

Tuttavia, quando particolari esigenze di ordine tecnico, produttivo, finanziario lo richiedano, ma comunque sempre in armonia con il fine principale di promozione e sviluppo delle imprese dei soci e previa deliberazione del Consiglio di Gestione, la Cooperativa consortile può provvedere all’esecuzione diretta dei lavori o al loro affidamento a terzi, secondo i criteri fissati dall’apposito Regolamento Interno.

2. Lo svolgimento, come servizio ai soci, di ogni altra attività similare o complementare od accessoria rispetto a quelle sopra elencate. In particolare, lo svolgimento del servizio inerente l’approvvigionamento dei soci di quanto necessita loro per l’esecuzione delle opere e la gestione del contratto, è previsto esclusivamente, per il tramite della Cooperativa consortile, quando particolari caratteristiche del mercato rendono tale servizio particolarmente vantaggioso per i soci medesimi e previa deliberazione del Consiglio di Gestione.

3. Per il perseguimento delle finalità mutualistiche, nello svolgimento di tali attività ed al fine di meglio perseguire gli interessi dei soci, la Cooperativa consortile provvede tra l’altro:

a) a disciplinare la distribuzione, fra i soci, dei lavori assunti, delle eventuali forniture, delle opere e dei servizi e a garantire l’assolvimento degli impegni contrattuali, secondo i criteri fissati dall’apposito Regolamento Interno;

b) a risolvere eventuali controversie in ordine all’esecuzione dei lavori ed alla corretta interpretazione delle tariffe e dei contratti;

c) allo studio ed alla compilazione di progetti e preventivi, anche mediante l’istituzione di apposito ufficio tecnico, alla direzione dei lavori in proprio o per conto dei soci, allo studio per la riduzione dei costi e la razionalizzazione delle rispettive attività tenendo aggiornati i soci e favorendo il loro perfezionamento tecnico e professionale, alla prestazione di assistenza e di consulenza tecnica in genere, allo svolgimento di programmi di formazione del personale, ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione e di aggiornamento;

d) allo sviluppo dei sistemi e delle procedure informatiche specifiche per la gestione dei lavori e/o servizi previsti dalla lettera d) del precedente punto n. 1 del presente articolo;

e) a contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle opere e forniture assunte, prestando la dovuta assistenza ai propri soci, in tutte le questioni che possano intervenire con tutti i soggetti previsti dal precedente punto n. 1 del presente articolo in ordine ai lavori assunti ed affidati per l’esecuzione;

f) a costituire raggruppamenti e/o associazioni temporanee d’impresa, anche ai fini di cui all’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e ad aderire a raggruppamenti già costituiti.

4. La Cooperativa consortile potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;

pertanto, essa potrà:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, consorzi od altri enti, specie se svolgono attività analoghe o comunque funzionali a quelle della Cooperativa consortile, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

b) concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa consortile aderisce e partecipa;

c) effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dalle leggi in materia bancaria e creditizia e dalle relative disposizioni di attuazione; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall’assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla Cooperativa consortile la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge;

d) emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2526 c.c. e quelli di cui al successivo Titolo II Capo II;

e) assumere da qualsiasi ente e istituto di credito, pubblico o privato, prestiti, mutui, affidamenti di qualsiasi natura e durata, nonché concedere garanzie reali a favore di qualsiasi ente e/o istituto di credito e/o terzi a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa consortile;

f) svolgere ogni attività utile agli interessi della Cooperativa consortile e dei soci o, comunque, che risulti di attinenza con gli scopi e le finalità previste dalle normative vigenti in materia di associazionismo artigiano;

g) svolgere qualsiasi altra attività attinente alle finalità proprie e conforme alle norme di legge vigenti in materia non espressamente considerata nel presente articolo;

h) collaborare alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo, incentivando tra i soci lo spirito di collaborazione e di solidarietà mutualistica;

i) realizzare quant’altro necessario od opportuno nell’interesse della Cooperativa consortile e dei soci per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale;

l) aderire, accettandone gli statuti, ad organismi economici, sindacali, associativi, di tutela della cooperazione e dell’artigianato diretti a coordinare e potenziare le attività mutualistiche ed imprenditoriali;

m)aderire a gruppi cooperativi paritetici.

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