Statuto

Statuto di AR.CO. Lavori.

 

 

Allegato "B" all'atto

Repertorio n. 35286

Raccolta n. 12092

Statuto Ar.Co. Lavori S.C.C.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO – OGGETTO - TIPOLOGIE DI SCAMBIO MUTUALISTICO - MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita una società consortile in forma di Cooperativa denominata "AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE".

La denominazione potrà essere abbreviata con la sigla "AR.CO. LAVORI soc. coop. cons.". Tale sigla, autorizzata a tutti gli effetti in luogo della denominazione sociale, potrà essere utilizzata negli atti e documenti diversi, sia all’interno che nei rapporti esterni con i terzi in genere.

La Cooperativa consortile ha sede nel comune di Ravenna.

L'assemblea ha facoltà di trasferire la sede legale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Gestione ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie in Italia o all’estero e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

La Cooperativa consortile ha durata fino al 31 dicembre 2089, salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberato ai sensi di legge.

Art. 2 – Scopo, tipologie di scambio mutualistico, mutualità prevalente.

La Cooperativa consortile non ha scopo di lucro si ispira a principi di mutualità, solidarietà, democraticità, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche, che sono alla base del movimento cooperativo e dell’associazionismo artigiano ed in rapporto con essi agisce per il loro rafforzamento con particolare riferimento al settore dell'impiantistica realizzata da imprese artigianali e da piccole e medie imprese, operando per la piena attuazione delle politiche di settore.

La Cooperativa consortile intende contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle imprese e degli enti soci, promuovendo la specializzazione, favorendo la riduzione dei costi e la migliore qualità dei servizi prestati ai clienti nonché incrementando le potenzialità economiche dei propri soci. Per il perseguimento degli scopi anzidetti, la Cooperativa consortile cura, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la disciplina e lo svolgimento di talune fasi produttive e operative, utili o necessarie alle imprese ed agli enti associati ed agisce sul mercato nell’interesse dei soci come organizzazione unitaria.

In occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dal codice civile, i consiglieri di gestione dovranno indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La Cooperativa consortile è retta dai principi della mutualità prevalente: la Cooperativa può tuttavia svolgere la propria attività anche con terzi, purché l’attività mutualistica con i soci prevalga.

Per il raggiungimento dello scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa consortile, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di scambio.

I tipi di scambio mutualistico come determinati in dipendenza delle attività sociali individuate al successivo art. 4 possono essere tutti quelli previsti dal codice civile.

Il Consiglio di Gestione dovrà documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, in conformità dei criteri per la definizione della prevalenza indicati nel codice civile.

In ogni caso nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento degli scambi mutualistici tra la Cooperativa consortile ed i soci potranno essere disciplinati anche da regolamento interno redatto dal Consiglio di Gestione ed approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 3 - Requisiti della mutualità prevalente

E' fatto divieto di:

a) distribuire dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire fra i soci cooperatori le riserve, comunque costituite, durante la vita della Cooperativa consortile.

In caso di scioglimento della Cooperativa consortile, è fatto obbligo di devolvere l’intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, cui la Cooperativa consortile aderisce.

Fintanto che la Cooperativa intenderà rimanere a mutualità prevalente tali clausole non possono essere derogate o modificate dall'assemblea, né ordinaria né straordinaria, salvo diverse disposizioni di legge, e devono essere di fatto osservate.

Art. 4 – Oggetto

Su queste basi, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l’attività della Cooperativa consortile che dovrà essere svolta prevalentemente con i soci ma che potrà essere svolta in modo non prevalente e nei limiti indicati dal presente statuto anche con i terzi, consisterà nell’esercizio delle attività di seguito indicate.

1. L’assunzione, in nome proprio e per conto dei soci, e l’assegnazione per l’esecuzione, in Italia e all’estero, al/i socio/i designato/i, di lavori comunque ottenuti da persone fisiche, amministrazioni statali, parastatali, persone giuridiche pubbliche e private, enti pubblici e privati, tramite la partecipazione a gare di appalto, licitazioni private, appalti concorso e a trattative private, dei quali, a titolo esemplificativo, di seguito si indicano i più rappresentativi, intendendosi compreso quant’altro inerente alle attività dei settori appresso indicati:

a.1) lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti termo-tecnici, idraulici in genere, quali acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, igienico idro-sanitari, cucine, lavanderie, di condizionamento, di ventilazione, di refrigerazione, di distribuzione gas metano, gasdotti, oleodotti e di impianti similari, isolamenti, carpenteria in ferro, di energia alternativa ed ecologici, per uso civile, industriale, infrastrutturale, marittimo, aeroportuale, spaziale; nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra in genere ed in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti ed affini e la loro gestione; esecuzione e manutenzione delle aree verdi;

a.2) lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici siti a titolo esemplificativo e non esaustivo in impianti di produzione, trasformazione, convogliamento in genere di energia elettrica, impianti di controllo, trasformazione, produzione di energia elettrica in edifici civili di qualsiasi genere, funzione, destinazione o natura come in opifici di qualsiasi genere o natura, qualsiasi impianto che utilizzi l’energia elettrica avente finalità di essere utilizzato per fini industriali, commerciali, agricoli e civili;

b) lavori di costruzione, di riparazione, manutenzione, ripristino nell’ambito dell’edilizia civile, industriale, marittima, aeroportuale, spaziale;

c) lavori e/o servizi per la conservazione, conduzione e manutenzione programmata di complessi immobiliari, nonché delle strutture e degli impianti connessi di ogni e qualsiasi tipo, sia a carattere civile che a carattere industriale ivi compresi lavori e/o servizi integrati c.d. global service resi ad un’organizzazione pubblica o privata per la conservazione, conduzione e manutenzione programmata di complessi immobiliari, nonché delle strutture ed impianti connessi di ogni e qualsiasi tipo sia a carattere civile che a carattere industriale, intendendosi con global service in base alla normativa UNI la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale del risultato contrattuale circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;

d) promozione e progettazione da solo o in raggruppamento, consorzio o altra forma consentita dalla legge di operazioni di finanza di progetto per la realizzazione e gestione di strutture di pubblica utilità;

e) operare anche in veste di E.S.CO. (energy service company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea, ovvero di società di servizi energetici. Promuovere l’ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del TPF (third party financing) e del PF (project financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti. Promuovere anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico a tutela della capacità occupazionale nel settore delle PMI, aziende artigiane e comunque sotto qualsiasi altra forma costituite.

Tuttavia, quando particolari esigenze di ordine tecnico, produttivo, finanziario lo richiedano, ma comunque sempre in armonia con il fine principale di promozione e sviluppo delle imprese dei soci e previa deliberazione del Consiglio di Gestione, la Cooperativa consortile può provvedere all’esecuzione diretta dei lavori o al loro affidamento a terzi, secondo i criteri fissati dall’apposito Regolamento Interno.

2. Lo svolgimento, come servizio ai soci, di ogni altra attività similare o complementare od accessoria rispetto a quelle sopra elencate. In particolare, lo svolgimento del servizio inerente l’approvvigionamento dei soci di quanto necessita loro per l’esecuzione delle opere e la gestione del contratto, è previsto esclusivamente, per il tramite della Cooperativa consortile, quando particolari caratteristiche del mercato rendono tale servizio particolarmente vantaggioso per i soci medesimi e previa deliberazione del Consiglio di Gestione.

3. Per il perseguimento delle finalità mutualistiche, nello svolgimento di tali attività ed al fine di meglio perseguire gli interessi dei soci, la Cooperativa consortile provvede tra l’altro:

a) a disciplinare la distribuzione, fra i soci, dei lavori assunti, delle eventuali forniture, delle opere e dei servizi e a garantire l’assolvimento degli impegni contrattuali, secondo i criteri fissati dall’apposito Regolamento Interno;

b) a risolvere eventuali controversie in ordine all’esecuzione dei lavori ed alla corretta interpretazione delle tariffe e dei contratti;

c) allo studio ed alla compilazione di progetti e preventivi, anche mediante l’istituzione di apposito ufficio tecnico, alla direzione dei lavori in proprio o per conto dei soci, allo studio per la riduzione dei costi e la razionalizzazione delle rispettive attività tenendo aggiornati i soci e favorendo il loro perfezionamento tecnico e professionale, alla prestazione di assistenza e di consulenza tecnica in genere, allo svolgimento di programmi di formazione del personale, ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione e di aggiornamento;

d) allo sviluppo dei sistemi e delle procedure informatiche specifiche per la gestione dei lavori e/o servizi previsti dalla lettera d) del precedente punto n. 1 del presente articolo;

e) a contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle opere e forniture assunte, prestando la dovuta assistenza ai propri soci, in tutte le questioni che possano intervenire con tutti i soggetti previsti dal precedente punto n. 1 del presente articolo in ordine ai lavori assunti ed affidati per l’esecuzione;

f) a costituire raggruppamenti e/o associazioni temporanee d’impresa, anche ai fini di cui all’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e ad aderire a raggruppamenti già costituiti.

4. La Cooperativa consortile potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali;

pertanto, essa potrà:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, consorzi od altri enti, specie se svolgono attività analoghe o comunque funzionali a quelle della Cooperativa consortile, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

b) concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa consortile aderisce e partecipa;

c) effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dalle leggi in materia bancaria e creditizia e dalle relative disposizioni di attuazione; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall’assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla Cooperativa consortile la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge;

d) emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2526 c.c. e quelli di cui al successivo Titolo II Capo II;

e) assumere da qualsiasi ente e istituto di credito, pubblico o privato, prestiti, mutui, affidamenti di qualsiasi natura e durata, nonché concedere garanzie reali a favore di qualsiasi ente e/o istituto di credito e/o terzi a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa consortile;

f) svolgere ogni attività utile agli interessi della Cooperativa consortile e dei soci o, comunque, che risulti di attinenza con gli scopi e le finalità previste dalle normative vigenti in materia di associazionismo artigiano;

g) svolgere qualsiasi altra attività attinente alle finalità proprie e conforme alle norme di legge vigenti in materia non espressamente considerata nel presente articolo;

h) collaborare alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo, incentivando tra i soci lo spirito di collaborazione e di solidarietà mutualistica;

i) realizzare quant’altro necessario od opportuno nell’interesse della Cooperativa consortile e dei soci per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale;

l) aderire, accettandone gli statuti, ad organismi economici, sindacali, associativi, di tutela della cooperazione e dell’artigianato che si prefiggano la crescita dell’impresa minore ivi compresi i gruppi cooperativi paritetici.

TITOLO II IMPRESE CONSORZIATE

Art. 5 – Numero, requisiti, categorie, parità di trattamento

Il numero dei soci della Cooperativa consortile è illimitato e variabile.

Il numero stesso, mai inferiore a quello stabilito dalla legge, potrà, comunque, essere contenuto in misura tale da consentire di offrire a tutti i soci pari ed eque opportunità economiche dignitose in considerazione del mercato esistente.

I soci sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa consortile un ulteriore rapporto mutualistico con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci le imprese, anche in forma societaria o consortile, iscritte agli albi provinciali delle imprese artigiane, o alle sezioni separate degli Albi medesimi, che svolgono le attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa individuate nell’art. 4 ed anche quelle attività ad esse connesse.

Ai sensi dell’art. 6 della L.n. 443/1985, possono inoltre aderire alla Cooperativa consortile, le imprese non artigiane, di minori dimensioni svolgenti le attività di cui al comma precedente, anche in forma di Cooperativa consortile, così come definite dalle vigenti norme sulle piccole e medie imprese, nonché enti pubblici e privati di ricerca e assistenza finanziaria e tecnica, purché complessivamente non in numero superiore ad un terzo e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti della Cooperativa consortile.

Tutti i soci non devono avere interessi contrari ai fini che la Cooperativa consortile si propone.

Le categorie dei soci sono di seguito indicate:

soci cooperatori, che si suddividono in:

a.1) soci cooperatori fondatori, coloro che sono stati firmatari dell’atto costitutivo della Cooperativa consortile e di altre società sue danti causa;

a.2) soci cooperatori ordinari, coloro che, in quanto presentatori di domanda di ammissione a norma dell’art. 6, siano stati dichiarati aspiranti Soci, in applicazione dell’art. 7 e, quindi, dopo ammissione alla Cooperativa consortile iscritti nel libro Soci di cui all’art. 9 (soci associati);

soci sovventori.

Fra tutti i soci, indipendentemente dai modi e dai tempi di associazione dei medesimi, vi è piena parità di diritti e di doveri tenuto conto della categoria di appartenenza.

Ciascun consorziato ha l’obbligo di concorrere a tutte le spese ed a tutti gli oneri che la Cooperativa consortile dovrà sostenere nulla escluso od eccettuato.

Resta inteso che le spese specificamente sostenute per un singolo socio saranno ovviamente da questo interamente rimborsate.

Per far fronte alle spese di gestione potrà essere richiesto il versamento anticipato sulla base del preventivo di gestione approvato dall’assemblea all'inizio dell’esercizio.

Capo I^

Soci cooperatori

Sezione I

Soci cooperatori

Art. 6 – Ammissione

I soci fondatori della Cooperativa consortile, in numero minimo di nove, sono ammessi alla stessa, in quanto firmatari dell’atto costitutivo della medesima.

L’aspirante socio, che intenda successivamente associarsi alla Cooperativa consortile, deve presentare al Consiglio di Gestione della Cooperativa consortile domanda scritta di ammissione, specificando:

a) le generalità complete del richiedente;

b) l’indicazione dell’attività effettivamente svolta in relazione ai requisiti di cui al precedente art. 5 ed in relazione all’attività sociale determinata dall’art. 4;

c) copia dell’ultimo bilancio d’esercizio o di una situazione patrimoniale controfirmata dal legale rappresentante e, se presente, dall’organo di controllo contabile;

d) la quota di capitale sociale che intende sottoscrivere, che dovrà essere versata nei modi e nei termini fissati dal successivo art. 7;

e) l’eventuale iscrizione ad altre cooperative o consorzi che perseguano identici scopi sociali od esplichino un’attività concorrente.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) la certificazione attestante che l'aspirante socio non ha in corso procedure concorsuali o provvedimenti che importino la interdizione dall’esercizio dell’attività imprenditoriale o di stipulare contratti con la pubblica amministrazione;

b) il certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA e, per le imprese artigiane, il certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane;

c) la documentazione anche per autocertificazione inerente la regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali relative al personale dipendente.

Se la domanda di ammissione è presentata da una società essa deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:

- ragione sociale o denominazione, sede ed attività svolta;

- certificato di iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane per i soci artigiani;

- qualifica delle persone che sottoscrivono la domanda;

- estremi della deliberazione dell’organo sociale competente per statuto, che ha deciso l'inoltro della domanda;

- elenco dei componenti le cariche sociali;

- dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d’appalto pubbliche per opere, forniture e servizi previste dalla legislazione nazionale;

- in particolare per i richiedenti che svolgono attività a rischio di infiltrazione mafiosa dovrà essere altresì prodotta dichiarazione di iscrizione nella cd. white list disciplinata dalla l. 190/2012 e successive modifiche;

- termine e limiti delle deleghe conferite ai rappresentati della società istante.

Il Consiglio di Gestione stabilisce altresì quale sia la documentazione aggiuntiva di cui le domande debbono essere corredate anche in applicazione delle leggi sulle cooperative o di altre leggi.

Nella domanda l’aspirante socio dovrà inoltre dichiarare:

- l’impegno ad attenersi al presente Statuto, ivi compresa la clausola compromissoria, ai regolamenti della Società dei quali dichiara di aver preso visione ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- di esonerare espressamente, con la propria adesione, la Cooperativa consortile da ogni responsabilità comunque attinente, connessa o conseguente all’esercizio delle proprie attività imprenditoriali o professionali, anche quando queste siano espletate su assegnazione o incarico della Cooperativa consortile stessa, impegnandosi a tenere quest'ultima indenne da qualsiasi pregiudizio eventualmente subito;

- di possedere comunque i requisiti e le condizioni richieste dalla legge anche se non specificamente previsti dal presente articolo.

Non costituisce prelazione a favore dell’aspirante socio né la verificata presentazione della domanda, né la precedenza nella data di trasmissione della medesima.

Il Consiglio di Gestione delibera sulla domanda entro 60 giorni dalla data di presentazione e comunica all’interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano la decisione.

Sull’accoglimento delle domande decide il Consiglio di Gestione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura dei componenti del Consiglio di Gestione nel libro soci.

Il Consiglio di Gestione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, il proponente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull’istanza si pronunzi l'Assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Gestione dovrà, nel deliberare sull’ammissione dei nuovi soci ordinari, considerare la possibilità effettiva della Cooperativa consortile sulla base del mercato di offrire condizioni economiche dignitose al nuovo entrante senza pregiudicare quelle dei soci esistenti in ragione della loro capacità di produrre e tenendo conto del principio della parità di trattamento fra tutti i soci. I Consiglieri di Gestione, nella relazione al bilancio o se non prevista nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 7 – Obblighi primari relativi alla costituzione del rapporto sociale

L’aspirante socio cooperatore, la cui domanda di ammissione sia stata accolta dal Consiglio di Gestione della Cooperativa consortile, recepita la relativa comunicazione di avvenuto accoglimento, deve provvedere alle seguenti sottoscrizioni e versamenti definiti nelle stesse entità di quelli effettuati dai soci costituenti:

a) una eventuale quota di ammissione e/o un sovrapprezzo alla Cooperativa consortile eventualmente determinati dal Consiglio di Sorveglianza in sede di approvazione del bilancio su proposta dei componenti del Consiglio di Gestione (questi irripetibili, in caso di cessazione da socio della Cooperativa consortile);

b) una quota di capitale sociale della Cooperativa consortile;

c) una eventuale quota forfettaria di spese di sede, segreteria ed amministrazione della Cooperativa consortile nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Gestione.

L’aspirante socio acquisterà, pertanto, la qualifica di socio cooperatore ordinario, solo dopo che avrà provveduto alle sopraindicate sottoscrizioni e versamenti, e si sarà inoltre allineato a tutti i pagamenti comunque e a qualsiasi titolo effettuati dagli altri soci sino al momento della sua associazione.

In mancanza di tali sottoscrizioni o pagamenti, non effettuati entro trenta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di accoglimento della domanda, o comunque entro il periodo stabilito e precomunicato, la deliberazione stessa si considera revocata e l’associazione del socio non operante e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo per tassa di ammissione verranno devoluti alla Cooperativa consortile.

In tema di ripetibilità delle quote sub 1-2-3-4 e sub a-b-c, si applicano le norme degli artt. 16 e 17.

Art. 8 – Obblighi successivi relativi al rapporto mutualistico

I soci, costituenti o associati, che restano a tutti gli effetti imprese autonome, in pari tempo contraggono i seguenti obblighi, cui assolveranno in periodi successivi, in modi e tempi che saranno definiti e deliberati dall'assemblea dei soci stessi o dal Consiglio di Gestione della Cooperativa consortile, secondo le rispettive competenze in merito:

a) conferire alla Cooperativa consortile le disposizioni, gli incarichi, i mandati e le commissioni nonché a stipulare con essa, nella rispettiva autonomia contrattuale tutti i contratti relativi ai rapporti consortili che si rendessero necessari, definendone limiti e condizioni ed impegnandosi al loro rispetto;

b) eseguire con cura e a regola d’arte le attività assegnategli dal Consorzio in base alle esigenze dello stesso;

c) comunicare ogni variazione comunque agli elementi di cui all’art. 6 e alle modifiche della propria attività, forma giuridica e sede;

d) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) versare i contributi ordinari ed integrativi, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Gestione e dall'Assemblea per le rispettive competenze;

f) usufruire dei servizi prestati dalla Cooperativa consortile con le modalità da essa stabilite;

g) consentire i controlli necessari all’accertamento, da parte della Cooperativa consortile, dell’esatto adempimento degli obblighi consortili assunti;

h) risarcire alla Cooperativa consortile e/o a terzi i danni comunque causati in dipendenza dei rapporti sociali o nell’esecuzione dei lavori affidati, provvedendo alle necessarie coperture assicurative.

Art. 9 – Acquisto della qualifica, mandato senza e con rappresentanza

Ciascun socio adempiuti gli obblighi prescritti ed indicate nell’art. 7 acquista i diritti di socio della Cooperativa consortile ed è sottoposto a tutti i doveri previsti dall’atto costitutivo e dallo Statuto della Cooperativa consortile nonché alle altre deliberazioni ivi comprese quelle regolamentari legalmente adottate dalla Cooperativa.

Nel libro soci saranno iscritti per primi i soci fondatori (costituenti) secondo l’ordine numerico dei firmatari dell’atto costitutivo e quindi i Soci ordinari (associati) secondo la data e l’ordine di accoglimento delle domande di ammissione.

L’iscrizione dei soci subentranti, al posto dei soci uscenti è disciplinata dall’art. 17.

Art. 10 – Perdita della qualifica

I Soci cessano di far parte della Cooperativa consortile per le seguenti cause e condizioni:

a) per decesso, nel qual caso succedono ai soli fini della liquidazione della quota gli aventi diritto a norma di legge e del presente Statuto;

b) per recesso, accettato dal Consiglio di Gestione con deliberazione del medesimo;

c) per decadenza pronunziata dal Consiglio di Gestione, con deliberazione del medesimo;

d) per esclusione, dichiarata dal Consiglio di Gestione con deliberazione del medesimo, quando perdano i requisiti di cui all’art. 5 e negli altri casi previsti dagli artt. 7 e 14 del presente Statuto e dalla legge.

Art. 11 – Morte dell’imprenditore associato

In caso di morte gli eredi del socio defunto non hanno diritto di subentrare nella qualità di soci, ma spetta loro la liquidazione delle quote ripetibili secondo le modalità previste dall’art. 16.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la Cooperativa consenta la divisione.

Art. 12 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 24, il recesso è consentito al socio che:

a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione alla Cooperativa consortile;

b) non sia più in grado di concorrere al perseguimento degli scopi sociali e quindi presenti motivate dimissioni;

c) abbia una giusta causa.

Spetta al Consiglio di Gestione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e provvedere in conseguenza nell’interesse della Cooperativa consortile.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa consortile.

I componenti del Consiglio di Gestione devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso i componenti del Consiglio di Gestione devono darne immediata comunicazione e comunque non oltre otto giorni successivi, comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi del successivo art. 15.

Il recesso non si intenderà, in ogni caso, avvenuto se non dopo che la domanda relativa sia stata accettata dal Consiglio di Gestione.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il socio è comunque tenuto ad ultimare l’esecuzione a regola d’arte dei lavori assegnatigli.

Art. 13 – Decadenza

Il socio dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o che abbia cessato la propria attività o che abbia deliberato lo scioglimento o la liquidazione, può essere, con deliberazione del Consiglio di Gestione, dichiarato decaduto da socio della Cooperativa consortile.

Spetta al Consiglio di Gestione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino la decadenza e provvedere in conseguenza nell’interesse della Cooperativa consortile.

La decadenza ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 14 – Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Gestione che, fermo quanto disposto dall’art. 2533 c.c., produce effetto immediato sui rapporti mutualistici in corso, può essere escluso il socio che:

a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione alla Cooperativa consortile;

b) non sia più in grado di concorrere al perseguimento degli scopi sociali;

c) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento mutualistico, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che siano inerenti al rapporto mutualistico; in particolare, senza giustificato motivo si rifiuti, benché formalmente richiesto come previsto nel regolamento interno:

- di eseguire le attività assegnatigli in conformità al Regolamento interno;

- di usufruire dei servizi erogati dalla Cooperativa;

- di uniformarsi alle deliberazioni legalmente prese dagli organi della Cooperativa consortile;

d) senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione come precisato nel Regolamento interno, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti comunque contratti verso la Cooperativa consortile;

e) che nell’esecuzione della propria attività commetta atti valutabili quali inadempimenti di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del codice civile;

f) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per delitti contro il patrimonio, la persona, la pubblica amministrazione o altri la cui commissione pregiudichi in maniera rilevante il buon nome della Cooperativa o si renda comunque indegno di partecipare alla Cooperativa;

g) per l’interdizione, l’inabilitazione o per la condanna ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

h) in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

i) sia dichiarato fallito o, comunque, insolvente ai sensi delle disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, posto in liquidazione coatta amministrativa, sottoposto a gestione commissariale, ovvero abbia proposto domanda di concordato preventivo, anche ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.f., qualora possa pregiudicare il corretto svolgimento dei rapporti mutualistici, ovvero che abbia domandato l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, o che comunque versi in situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di tale gravità da non poter consentire lo svolgimento dei rapporti mutualistici.

L’esclusione opera alla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 15 – Ricorso per recesso, decadenza od esclusione

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Gestione a norma degli artt. 12, 13, 14 devono essere comunicate con lettera raccomandata A.R. all’interessato entro 60 giorni.

Con l’accordo delle parti, le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa consortile in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo Amministrativo su tali materie saranno regolate dalla clausola compromissoria di cui all’art. 41 del presente statuto.

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